RECENTI NORME SUGLI ALIMENTI
G.U.U.E.n.L 346 del 2.12.2014
Regolamento di esecuzione! (UE) 1277/2014  della Commissione  del 01.12.2014 che “modifica( il( Regolamento UE 37/2010 per quanto  riguarda  la sostanza“Lasalocid””.
La lasalocida è un agente antibatterico e coccidiostatico.
È un additivo nel cibo animale come il Bovatec.
 
 È stata fornita una serie di dati aggiuntivi sul lasalocid che sono stati valutati dal Comitato per i medicinali veterinari.
Il comitato ha quindi raccomandato di modificare la dose giornaliera attualmente ammissibile per il lasalocid
e di modificare gli attuali LMR per il lasalocid nel pollame. 
 
G.U.U.E. n. L 365 del19.12.2014
Regolamento! di! esecuzione! (UE)! 1359/2014, della Commissione  deL18.12.2014, che modifica l’allegato del Regolamento  (UE)  37/2010 per quanto concerne la sostanza Tulatromicina.”.
Abbassati i limiti massimi  di residui negli alimenti di origine animale
La tulatromicina Ë un antimicrobico macrolide semi-sintetico, ottenuto per fermentazione. Si differenzia da molti altri macrolidi per la sua lunga durata di azione, dovuta, in parte, alla presenza di tre gruppi aminici; per tale motivo la tulatromicina Ë stata inserita nella sottoclasse chimica dei triamilidi. Diminuiti ora i valori ammessi.

 

 

 

CIRCOLARE 06.02.2015 alimenti somministrati ed allergeni

Con il Regolamento UE 1169/2011,l’Europa ha imposto anche ai
ristoratori l’obbligo di informare i consumatori circa la presenza
di allergeni. Molti ristoratori  hanno appeso cartelli riportanti l’elenco completo di tutti gli allergeni elencati nel Regolamento
in bella vista nel locale d’ingresso altri li hanno indicati nella prima
o ultima pagina del menu; altri ancora non si sono neanche posti
il problema. Finalmente con la circolare del 06/02/2015, il Ministero della Sanità ha chiarito le modalità di indicazione degli
allergeni per gli alimenti somministrati nei pubblici esercizi, nelle mense ospedaliere aziendali e scolastiche, negli esercizi di catering, sui veicoli o su supporti fissi e mobili. 
 
Le informaazioni possono essere riortate sui menù, su appositi registri o cartelli o ancora su altro sistema equivalente, anche tecnologico, da tenere bene in vista,così da consentire al consumatore di accedervi facilmente e liberamente.
L'obbligo sopra citato, sarà considerato assolto anche se l'OSA si limiti ad indicare per iscritto in maniera chiaraed in un luogo ben visibile una dicitura del tipo "LE INFORMAZIONI CIRCA LA PRESENZA DI SOSTANZE O DI PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE  SONO DISPONIBILI RIVOLGENDOSI AL PERSONALE IN SERVIZIO".
L'OSA può riportare anche per iscritto sul menù sul registro o su opposito cartello una dicitura del tipo "PER QUALSIASI INFORMAZIONE SU SOSTANZE E ALLERGENI E' POSSIBILECONSULTARE L'APPOSITA DOCUMENTAZIONE CHE VERRà FORNITA A RICHIESTA DAL PERSONALE IN SERVIZIO"
 La scelta circa la modalità da utilizzare per render edotto il consumatore finale è rimessa alla discrezionalità dell’operatore, che
sceglierà la soluzione più idonea a seconda della propria organizzazione e dimensione aziendale. L’operatore, nel predisporre l’informativa scritta necessaria per adempiere all’obbligo di cui sopra, dovrà, inoltre, essere libero di indicare la presenza degli
allergeni in rapporto alle singole preparazioni secondo le modalità che riterrà più opportune.
Potrà predisporre una tabella che riporti le 14 categorie di allergeni previste dal Regolamento e che, contestualmente, individui
le preparazioni che le contengono, o secondo altre e diverse modalità che garantiscano comunque l’informazione corretta al
consumatore.”
Sostanzialmente la circolare concede la comunicazione verbale, cioè la possibilità di indicare “a voce” ai clienti la presenza
di allergeni nelle pietanze somministrate.
 
 
F.Commissione permanente di Studio dell’ONB “Igiene, Sicurezza e Qualità”
 

normativa

 15.12.2014

Ecco l'elenco degli allergeni!!!

 

Elenco degli allergeni per i quali sussiste l’obbligo di indicazione in etichetta
Allegato III bis (Direttiva 2003/89/CE e ss. mm.)

-Cereali contenenti glutine (grano, orzo, segale, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati

-Crostacei e prodotti derivati

-Uova e prodotti derivati

-Pesce e prodotti derivati

-Arachidi e prodotti derivati

-Soia e prodotti derivati 

-Latte e prodotti derivati (compreso lattosio)

-Frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus communis), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci
di acagiù (Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiensis (Wangenh) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia
excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati

-Sedano e prodotti derivati 

-Senape e prodotti derivati

-Semi di sesamo e prodotti derivati

-Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o mg/l espressi come SO2

-Lupini e prodotti a base di lupino*

-Molluschi e prodotti a base di mollusco*

 

*Prodotti introdotti da Direttiva 2006/142, recepita a livello nazionale con D.Lgs. 178/2007.

 
15.11.2014

SICUREZZA ALIMENTI DI ORIGINE ITTICA: A DISPETTO DELLA SEMPLICITA' NON TUTTI ANCORA SI SONO ADEGUATI!!!!

 

Entrata in vigore del nuovo decreto sulla sicurezza degli alimenti di origine ittica (decreto del ministero della salute del 17 luglio 2013).

Questa norma, decreta le indicazioni sulle informazioni obbligatorie che i punti vendita di prodotti ittici devono rendere disponibili ai consumatori (attraverso un CARTELLO ben visibile) al fine di prevenire i rischi collegati al consumo di prodotti ittici poco cotti o crudi (soprattutto per quanto concerne le lavre di ANISAKIDI).

 

Le indicazioni che devono essere riportate nel cartello sono: "INFORMAZIONI AL CONSUMATORE PER UN CORRETTO IMPIEGO DI PESCE E CEFALOPODI FRESCHI: In caso di consumo crudo, marinato o non completamente cotto il prodotto deve essere preventivamente congelato per almeno 96 ore a -18°C in congelatore domestico contrassegnato con tre o più stelle".

IL Decreto stabilisce che le informazioni devono essere riportate in modo esplicitamente leggibile, non celate o oscurate, nè imitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi in grado di creare confusione.

In caso di assenza del cartello o in presenza di cartelli riportanti informazioni diverse da quelle stabilite le imprese vanno incontro alle sanzioni amministrativa pecunaria da euro 600 a euro 3.500.

Pertanto le imprese rischiano sanzioni amministrative pecunarie sino a € 3.500,00.

Appare evidente che l'obiettivo del Ministero della Salute è di tutelare i consumatori dal problema dell'ANISAKIS visto il crescente consumo di pesce crudo o poco cotto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.08.2014
 

 IGIENE DEI SOTTOPRODOTTI

 

Le emergenze alimentari degli ultimi anni (diossina nel 1999, peste suina classica nel 2000, afta epizootica e, soprattutto, encefalopatia spongiforme bovina, nota come "mucca pazza", nel 2001) hanno portato all'emanazione del Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, entrato in applicazione a partire dal 1° maggio 2003, che disciplina la raccolta, la trasformazione, l’uso e l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (SOA). 

L’innovazione di tale Regolamento è quella relativa al divieto di somministrazione alla stessa specie, già previsto per i ruminanti (bovini ed ovi-caprini), esteso alle altre specie (avicoli e suini). Per quanto riguarda i ruminanti (bovini ed ovi-caprini) rimane ancora in vigore il divieto di somministrazione di farine animali al fine di evitare possibili rischi di trasmissione di una TSE (BSE per i bovini o scrapie per gli ovi-caprini). 

Solo per gli animali da compagnia, per alcune specie o categorie particolari di animali e per i pesci è possibile utilizzare esclusivamente sottoprodotti provenienti da animali regolarmente macellati e dichiarati idonei al consumo umano. 

Rispetto al passato, il Regolamento, apporta importanti novità nell’ambito dell’alimentazione animale e chiarisce definitivamente i limiti tra legislazione ambientale e sanitaria e, aspetto peculiare, rappresenta un livello più elevato di sicurezza della catena alimentare umana.

 Il Regolamento prevede inoltre disposizioni più rigorose in materia di controllo e di tracciabilità e fissa le  condizioni alle quali i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati possono essere importati da paesi terzi.

I sottoprodotti di origine animale, secondo il Regolamento, vengono classificati in tre categorie sulla base del rischio potenziale  per gli animali, per la salute pubblica e per l’ambiente: 

  • Categoria 1: sottoprodotti che vanno inceneriti e dei quali fanno parte carcasse e resti di carcasse in relazione con la problematica delle encefalopatie spongiformi potenzialmente responsabili della trasmissione del prione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili. 
    Destino: distruzione per incenerimento o coincenerimento (uso come combustibile nei cementifici)
    I rifiuti di cucina e ristorazione sono eliminati come rifiuti mediante sotterramento in discarica.
  • Categoria 2: sottoprodotti utilizzati a scopo tecnico. Sono comprese in questa categoria scarti del metabolismo  e carcasse  che, dopo essere state sottoposte a controlli, risultano nocive per la salute. (es. animali morti di specie aviarie, mammiferi morti diversi dai ruminanti o contenenti residui di farmaci, stallatico).
  • Destino: distruzione fertilizzanti (in taluni casi e previo trattamento) biogas e compostaggio (in taluni casi e previo   trattamento)
  • Categoria 3: sottoprodotti il cui rischio sanitario è minore o addirittura nullo, come gli scarti di macellazione che non possono essere utilizzati per la produzione di derrate alimentari destinate al mercato (grasso e ossa).
    Tali prodotti possono essere utilizzati come fertilizzanti, come prodotti per scopi tecnici (es. pelli conciate, corde di
  •  strumenti musicali, vernici) o per la produzione di alimenti o prodotti da masticare per animali da compagnia (previo trattamento)

Eliminazione del materiale specifico a rischio

 

Per "materiale specifico a rischio" si intende il cranio, compresi il cervello e gli occhi, le tonsille, la colonna vertebrale escluse le vertebre della coda e le apofisi trasverse delle vertebre lombari e toraciche e delle ali del sacro, ma includendo i gangli spinali e il midollo spinale dei bovini di età superiore a dodici mesi, nonché gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età; il cranio, compresi il cervello e gli occhi, le tonsille e il midollo spinale di ovini e caprini di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente nonché milza di ovini e caprini di tutte le età” (Regolamento 1494/2002 che modifica il Regolamento 999/2001).

Già dal 1998, con l’O.M. 15/06/1998, era stato previsto sul territorio nazionale la distruzione del materiale specifico a rischio di ruminanti provenienti dai paesi dove veniva applicato un piano di sorveglianza per la BSE. Nel 2000 (Decisione 2000/488/CE ) tale obbligo è stato esteso a tutti i paesi dell’Unione Europea. Attualmente, il materiale specifico a rischio è normato dal Regolamento (CE) IGIENE DEI SOTTOPRODOTTI
 
F.ministero salute
 
 
25.08.2014
 

direttiva 2014/63/ue che modifica la 2001/110/ce sul miele

Recentemente (3.06.2014) è stata pubblicata sulla  GU UE L 164  la Direttiva 2014/63/UE  “che modifica la Direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele”. Questa norma  stabilisce che il Polline non dovrebbe essere considerato  un  ingrediente  del  miele bensì come un componente naturale specifico del prodotto e precisa  i requisiti di etichettatura nei casi in cui il miele risulta originario di più Stati membri  dell’UE o di paesi terzi.

Si riporta la DIRETTIVA 2014/63/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014

che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2001/110/CE del Consiglio (3) definisce il miele come la sostanza dolce naturale prodotta dalle Apis mellifera («api»). Il miele è essenzialmente composto da diversi zuccheri, soprattutto fruttosio e glucosio, nonché da altre sostanze quali acidi organici, enzimi e particelle solide provenienti dalla raccolta del miele. La direttiva 2001/110/CE limita l'intervento umano che potrebbe alterare la composizione del miele e ne consente pertanto la conservazione del carattere naturale. In particolare, la direttiva 2001/110/CE proibisce l'aggiunta di qualsivoglia ingrediente alimentare al miele, compresi gli additivi, e qualunque altra aggiunta che non sia di miele. Analogamente, la direttiva proibisce l'eliminazione di qualunque componente specifica del miele, incluso il polline, a meno che tale eliminazione non sia inevitabile nel corso dell'estrazione di sostanze estranee. Tali requisiti sono conformi alla norma del Codex Alimentarius per il miele (Codex Stan 12-1981).

(2)

Il polline fa parte dei criteri di composizione del miele di cui alla direttiva 2001/110/CE. Le prove disponibili, inclusi i dati empirici e scientifici, confermano che le api sono all'origine della presenza di polline nel miele. I granuli pollinici cadono nel nettare raccolto dalle api. Nell'alveare, il nettare raccolto e contenente granuli pollinici è trasformato in miele dalle api. Stando ai dati disponibili, il polline aggiuntivo nel miele può provenire dal polline sui peli delle api, dal polline nell'aria all'interno dell'alveare e dal polline immagazzinato dalle api in celle e rilasciato in seguito all'apertura accidentale di tali celle durante l'estrazione del miele da parte degli operatori alimentari. Il polline può pertanto entrare nell'alveare grazie all'attività delle api ed è presente per natura nel miele, indipendentemente dal fatto che gli operatori alimentari estraggano o meno tale miele. Inoltre, l'aggiunta intenzionale di polline al miele da parte degli operatori alimentari è vietata dalla direttiva 2001/110/CE.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) definisce «ingrediente» qualunque sostanza utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata. Tale definizione implica un uso intenzionale di una sostanza nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento. Tenendo conto del carattere naturale del miele e in particolare dell'origine naturale della presenza di componenti specifiche del miele, essendo il polline una componente naturale specifica del miele, non dovrebbe essere considerato «ingrediente» del miele ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011.

(4)

La presente direttiva fa salva l'applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) al miele contenente polline geneticamente modificato, dal momento che tale miele costituisce un alimento prodotto da organismi geneticamente modificati ai sensi di detto regolamento. Nella causa C-442/09 (6), Karl Heinz Bablok e altri/Freistaat Bayern, la Corte di giustizia ha statuito che il criterio determinante per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003, come sancito nel considerando 16 di tale regolamento, è la presenza nell'alimento di materiale derivato dal materiale di partenza geneticamente modificato. Il miele contenente polline geneticamente modificato dovrebbe quindi essere considerato un «alimento (parzialmente) prodotto a partire da un OGM» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1829/2003. Stabilire una disposizione secondo la quale il polline non è un ingrediente del miele, non incide pertanto sulla conclusione della Corte nella causa C-442/09, secondo cui il miele contenente polline geneticamente modificato è soggetto al regolamento (CE) n. 1829/2003, in particolare ai requisiti ivi stabiliti in ordine all'autorizzazione prima dell'immissione sul mercato, alla vigilanza e, ove applicabile, all'etichettatura.

(5)

Ai sensi dei requisiti di etichettatura del regolamento (CE) n. 1829/2003, non è necessario indicare sull'etichetta del miele la presenza di polline geneticamente modificato nel miele qualora la presenza di tale polline nel miele non ecceda lo 0,9 % e sia accidentale o tecnicamente inevitabile. È opportuno ricordare che la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) dispone che gli Stati membri possano adottare misure adeguate per evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati nel miele.

(6)

A norma della direttiva 2001/110/CE, se il miele è originario di più Stati membri o paesi terzi, l'indicazione obbligatoria dei paesi d'origine può essere sostituita da una delle seguenti a seconda dei casi: «miscela di mieli originari della CE», «miscela di mieli non originari della CE», «miscela di mieli originari e non originari della CE». A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, l'Unione europea è succeduta alla Comunità europea sostituendola. È quindi opportuno chiarire i pertinenti obblighi di etichettatura sostituendo il riferimento alla «CE» con quello alla «UE».

(7)

La direttiva 2001/110/CE conferisce alla Commissione il potere di esecuzione in relazione ad alcune sue disposizioni, in particolare il potere di adottare le misure necessarie ai fini dell'attuazione delle disposizioni riguardo all'adeguamento al progresso tecnico e all'allineamento di tale direttiva alla legislazione generale dell'Unione in materia di prodotti alimentari. Inoltre, la direttiva 2001/110/CE attribuisce alla Commissione la competenza di adottare metodi per consentire la verifica della conformità del miele alle disposizioni di tale direttiva. È necessario riesaminare la portata di tale competenza.

(8)

Al fine di garantire prassi commerciali leali, tutelare gli interessi dei consumatori e consentire l'impostazione di metodi di analisi pertinenti, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardo alla fissazione di parametri quantitativi per il criterio secondo cui un miele è «principalmente» di origine floreale o vegetale e il contenuto minimo di polline nel miele filtrato dopo la rimozione di sostanze organiche o inorganiche estranee. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(9)

A seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), che si applica a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali a livello unionale e nazionale, le disposizioni generali dell'Unione relative ai prodotti alimentari si applicano direttamente ai prodotti oggetto della direttiva 2001/110/CE. Non è più necessario pertanto che la Commissione disponga del potere di adeguare le disposizioni di tale direttiva alle disposizioni generali dell'Unione in materia di prodotti alimentari. Le disposizioni sul conferimento di tale competenza vanno quindi soppresse.

(10)

A seguito dell'adozione del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), è opportuno adattare a detto regolamento le pertinenti disposizioni della direttiva 2001/110/CE.

(11)

Per consentire agli Stati membri di adottare a livello nazionale le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2001/110/CE, modificata dalla presente direttiva, è opportuno stabilire un periodo di recepimento di dodici mesi. Durante tale periodo, dovrebbero continuare a essere applicati i requisiti stabiliti dalla direttiva 2001/110/CE, senza le modifiche introdotte dalla presente direttiva.

(12)

Per tenere conto degli interessi degli operatori alimentari che immettono sul mercato o etichettano i propri prodotti in conformità dei requisiti applicabili prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2001/110/CE, modificata dalla presente direttiva, è necessario stabilire misure transitorie adeguate. Pertanto, dovrebbe essere possibile che i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore di tali disposizioni continuino a essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

(13)

È quindi opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2001/110/CE.

(14)

Dato che le modifiche relative al conferimento di potere alla Commissione riguardano solo la competenza della Commissione, non è necessario che siano recepite dagli Stati membri.

(15)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia stabilire che il polline, essendo una componente naturale specifica del miele, non dovrebbe essere considerato un ingrediente del miele, chiarire i requisiti di etichettatura per i casi in cui il miele è originario di più Stati membri o paesi terzi e riesaminare la portata della competenza attualmente conferita alla Commissione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 2001/110/CE è così modificata:

1)

all'articolo 2, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il paese o i paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto sono indicati sull'etichetta.

In deroga al primo comma, se il miele è originario di più Stati membri o paesi terzi, l'indicazione dei paesi d'origine può essere sostituita da una delle seguenti, a seconda dei casi:

“miscela di mieli originari dell'UE”,

“miscela di mieli non originari dell'UE”,

“miscela di mieli originari e non originari dell'UE.”;»

2)

all'articolo 2 è aggiunto il punto seguente:

«5.

Il polline, essendo una componente naturale specifica del miele, non va considerato un ingrediente, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), dei prodotti di cui all'allegato I di tale direttiva.

3)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   Ai fini dell'articolo 9, secondo comma, della presente direttiva, la Commissione, tenendo conto delle norme internazionali e del progresso tecnico, può, mediante atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), stabilire i metodi di analisi per verificare se il miele è conforme alle disposizioni della presente direttiva. Tali atti di esecuzione sono adottati in base alla procedura di esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della presente direttiva. Fino all'adozione di tali metodi gli Stati membri di avvalgono, ove possibile, di metodi di analisi convalidati internazionalmente riconosciuti, come i metodi approvati del Codex Alimentarius, per verificare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

2.   Allo scopo di garantire prassi commerciali leali, tutelare gli interessi dei consumatori e consentire l'impostazione di metodi di analisi pertinenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 6, riguardo al completamento della presente direttiva stabilendo i parametri quantitativi relativi agli elementi seguenti:

a)

il criterio secondo cui un miele è “principalmente” di origine floreale o vegetale, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), primo trattino; e

b)

il contenuto minimo di polline nel miele filtrato a seguito dell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche di cui all'allegato I, punto 2, lettera b), punto viii).

La Commissione prevede, in tali atti, adeguate disposizioni transitorie per i prodotti immessi sul mercato prima della data di applicazione di tali atti delegati.

4)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1.   Il potere di adottare gli atti delegati, è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 23 giugno 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nellaGazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

5)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (“comitato”), istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

6)

il terzo comma dell'allegato II è sostituito dal seguente:

«Fermo restando il punto 2, lettera b), punto viii), dell'allegato I, è vietato estrarre polline o qualsiasi altra componente specifica del miele, salvo qualora sia inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche.»

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punti 1, 2 e 6, e all'articolo 3. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Essi applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1 a decorrere dal 24 giugno 2015.

Articolo 3

Misure transitorie

I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 24 giugno 2015 in conformità alla direttiva 2001/110/CE possono continuare a essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS

 

 

 

15.09.2014

Le etichette degli alimenti senza più misteri entro il 2014

 

Introdotto nella UE un regolamento che obbliga a rendere esplicite alcune indicazioni fino ad oggi rimaste generiche e la presenza della tabella nutrizionale

Soia, oliva o palma? L’interrogativo finalmente va in pensione. Sapere cosa nasconde la generica indicazione oli e grassi vegetali diventa un diritto.

La prossima scadenza rilevante per i consumatori è il 13 dicembre 2014, quando sarà in vigore la nuova etichetta, che l’industria sta già applicando su base volontaria.

Tra alcuni dei cambiamenti in etichetta :

-  prevista  una altezza minima per i caratteri delle informazioni obbligatorie in etichetta, a favore della loro leggibilità.

- obbligo di precisare la natura dei grassi vegetali e di dare evidenza grafica agli allergeni nella lista ingredienti.

- obbligo di indicare se presenti allergeni ( Gli allergeni responsabili del 90% delle reazioni sono: glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa, lupini, molluschi. E i loro derivati.)

- introduzione di una tabella nutrizionale, obbligatoria per la quasi totalità degli alimenti, con la precisazione dei grassi saturi, degli zuccheri, del sale.

 Una misura che in presenza di iniziative di educazione nutrizionale permetterà al consumatore di scegliere gli alimenti più consoni alla sua dieta”.