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Entrata in vigore del nuovo decreto sulla sicurezza degli alimenti di origine ittica (decreto del ministero della salute del 17 luglio 2013).

Questa norma, decreta le indicazioni sulle informazioni obbligatorie che i punti vendita di prodotti ittici devono rendere disponibili ai consumatori (attraverso un CARTELLO ben visibile) al fine di prevenire i rischi collegati al consumo di prodotti ittici poco cotti o crudi (soprattutto per quanto concerne le lavre di ANISAKIDI).

Le indicazioni che devono essere riportate nel cartello sono: "INFORMAZIONI AL CONSUMATORE PER UN CORRETTO IMPIEGO DI PESCE E CEFALOPODI FRESCHI: In caso di consumo crudo, marinato o non completamente cotto il prodotto deve essere preventivamente congelato per almeno 96 ore a -18°C in congelatore domestico contrassegnato con tre o più stelle".

IL Decreto stabilisce che le informazioni devono essere riportate in modo esplicitamente leggibile, non celate o oscurate, nè imitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi in grado di creare confusione.

In caso di assenza del cartello o in presenza di cartelli riportanti informazioni diverse da quelle stabilite le imprese vanno incontro alle sanzioni amministrativa pecunaria da euro 600 a euro 3.500.

Pertanto le imprese rischiano sanzioni amministrative pecunarie sino a € 3.500,00.

Appare evidente che l'obiettivo del Ministero della Salute è di tutelare i consumatori dal problema dell'ANISAKIS visto il crescente consumo di pesce crudo o poco cotto

 

15.06.2014

“Suicidio” dell’olio extra vergine d’oliva e la sua rivalutazione!

Qualche tempo fa il noto quotidiano americano New York Times aveva pubblicato delle vignette nelle quali veniva raffigurato l’olio italiano come di indubbia qualità. Tali vignette prendevano spunto dalle informazioni presenti nel ibro Extraverginità  Il sublime  scandaloso mondo dell’olio oliva” (scritto dal giornalista Tom Mueller) testo che racconta di frodi e trucchi applicati nella filiera produttiva dell’olio extra vergine d’oliva. Ovviamente nessuno vuole negare che in giro ci siano dei “furbetti” che cercano di fare facile lucro attraverso frodi alimentari, ma sicuramente questi sono solo una netta minoranza dei produttori/commercianti che con le loro operazioni illecite infangano chi opera seriamente producendo degli oli di eccelsa qualità riconosciuta in tutto il mondo. Insomma è giusto divulgare le corrette informazioni, ma non è corretto fare di ogni erba un fascio… Dalle vignette appariva che quasi il 70% dell’olio italiano commercializzato in America fosse adulterato (tagliato con oli di basso valore, soggetto a illeciti trattamenti chimici, ecc.). Questo fatto ha fatto scoppiare una valanga di lamentele tanto da portare il noto quotidiano americano a pubblicare nuove vignette che mettono in luce la qualità dell’olio italiano spiegando la differenza di alcune diciture che appaiono nelle etichette per meglio indirizzare i consumatori: “Packed in Italy” (confezionato in Italia), “Made in Italy” (prodotto in Italia) e “Imported from Italy” (importato dall’Italia).

 

Commissione permanente di Studio dell’ONB Igiene, Sicurezza e Qualità

 26.06.2013

NOVITA' PER I SUCCHI DI FRUTTA E PRODOTTI ANALOGHI

Il nuovo decreto legislativo(19.02.2014 N° 20) per l'attuazione della direttiva 2012/12/UE che modifica la precedente direttiva del 2001 concernente i succhi di frutta e analoghi prodotti destinati all'alimentazione umana, entra in vigore con qualche mese di ritardo rispetto al termine fissato dal legislatore comunitario (28 ott 2013).

Il provvedimento attuale disciplina i succhi di frutta e i prodotti analoghi INTRODUCENDO l'importante novità del divieto di addizionarei con zucchero o edulcoranti i succhi di frutta.

VIene meno per tali prodotti la possibilità di fregiarsi del claim "senza zuccheri aggiunti", che divverrà scontato.

E' conseguentemente soppressa la norma che prevedeva, nel caso di succhi di frutta ai quali siano stati aggiunti zuccheri, che la denominazione contenesse la dicitura "zuccherato" o "con aggiunta di zuccheri" seguita dall'indicazione del tenore massimo degli zuccheri aggiunti, calcolato in sostanza secca e espresso in grammi per litro.

L'indicazione "senza zuccheri aggiunti" potrà viceversa trovare spazio sulle etichette dei nettari di frutta che non contengono mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti, inclusi gli edulcoranti.

Tra le altre novità del decreto la classificazione dei pomodori come frutta ai fini dell'applicazione della normativa in commento.

INOLTRE:...

I prodotti e i relativi imballaggi, immessi sul mercato o etichettati conformemente alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto (11 marzo 2014) possono continuare ad essere commercializzati fino al 28 aprile 2015.

Non sarà più necessario sforzarsi di trovare in ettichetta la dicitura senza zuccheri!! Finalmente un decreto come si deve!!

 

F. Alimenti e Bevande aprile 2014