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Il nostro studio si occupa di igiene e sicurezza sugli alimenti.
Lo studio svolge attività di consulenza aziendale relativamente agli adempimenti legislativi in materia di igiene degli alimenti e di sicurezza sul lavoro, con elaborazione e preparazione della documentazione prevista dalla normativa in vigore.
Non solo ci occupiamo anche di formazione a titolari di aziende alimentari e a personale addetto al servizio.
Ti invitiamo a scoprire di più sui nostri servizi qui sul nostro sito.
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Di Interesse
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18.06.2013 08:3710. Ottobre. 2013
Perchè utilizzare dei sanificanti al posto di prodotti per le pulizie generici
Una alta carica batterica totale elevata altera il ph e altre caratteristiche del substrato, consentendo anche un potenziale stanziamento di agenti patogeni, questo è il principale motivo per utilizzare non solo dei sgrassatori ma anche degli antimicrobici.
E' importante affidarsi ad aziende che possano spiegare i tempi di esposizione dei prodotti e, quindi, il loro corretto utilizzo e che forniscano, per ciascun prodotto utilizzato, al responsabile dell'azienda alimentare (OSA), le schede tecniche e di sicurezza come previsto dall'attuale normativa.
Si ricorda inoltre che uno dei passaggi più importanti è il risciacquo per evitare che gli eventuali residui possano recare danni alla salute.
Si ricorda inoltre che per quanto riguarda la sanificazione di attrezzature e supercici dure si consglia l'applicazione di sanificanti liquidi a base di sali quaternari di ammonio.
23.05.2014
LA FORMAZIONE HACCP
Attualmente la formazione in materia di igiene degli alimenti è regolamentata dal reg. ce 852/04 ma la regione Lazio ha voluto fornire chiarimenti e dare direttive sulla durata dei corsi e sul personale. La regione Lazio ha emanato pertanto nel 2009 un decreto Regionale il D.G.R. Lazio n° 825 del 11.nov 2009 attualmente in vigore. Con tale decreto si è per la prima volta introdotto il concetto di formazione "costante"; tutto il personale a contatto con gli alimenti (e qui c'è l'estensione del concetto di manipolazione intendendo come manipolatore anche colui che ha semplicemente a che fare con alimenti confezionati) deve essere formato con un corso specifico di almeno 6 ore (prima erano 4); l'OSA a sua volta (ex RIA) deve effettuare un corso della durata di 20 ore.
Tale formazione deve essere sottoposta a continuo aggiornamento, e tale aggiornamento deve essere documentato.
Il personale può essere sottoposto a controlli attraverso domande e questionari da parte dell'ente di controllo ufficiale.
La formazione si deve intendere pertanto progressiva e non finalizzata ad acquisire l'attestato necessario ma mirata ad acquisire le giuste tecniche, le adeguate nozioni igieniche, le moderne trasformazioni anche tecnologiche e strumentali in materia di igiene e sicurezza degli alimenti in un campo in continua evoluzione.
Si consiglia di non sottovalutare questo aspetto della normativa e di contattare il proprio consulente per chiarimenti.
12.06.2014
NUOVA NORMATIVA SULL'ETICHETTATURA G.U. 22.11.13
Presto entrerà in vigore la nuova normativa UE 13/12/2014)
molteplici le informazioni che verranno inserite per rendere il consumatore più informato
1) informazioni nutrizionali sui prodotti alimentari trasformati
2) etichettatura di origine delle carni fresche di suini, ivini, caprini e pollame.
3) migliore leggibilità cioè dimensione minima del testo
4) evidenza della presenza di allergeni es: arachidi, latte nell'elenco degli ingredienti . Requisiti per le informazioni sugli allergeni che coprono anche gli alimenti non preconfezionati compresi quelli venduti nei ristoranti e nelle caffetterie, ma anche ospedali, mense scolastiche, catering e altro ancora.
Quindi presto l'etichettatura degli alimenti andrà oltre le attuali frontiere dei soli prodotti confezionati e quindi prodotti industriali.
D'altra parte alcuni prodotti come acque destinate al consumo umano spezie e aromi saranno ancora esclusi da questa norma che invece coinvolgerà gli integratori alimentari come nel caso in cui il prodotto alimentare riporti l'aggiunta di specifici ingredienti come ad esempio vitamine.
Per saperne di più si consiglia la lettura del regolamento CE 1169/2011
15.06.2014
Nuovo decreto ( N°134 del 20.09.2013 che modificail DM della sanità del 21.03.1973 è entrato in vigore il 20 dicembre ultimo scorso.
L’ambito delle novità riguarda bottiglie e vaschette per alimenti prodotti in PET e più precisamente:
1) le vaschette destinate al contatto con gli alimenti possono essere impiegate per tutti i tipi di alimento per conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore, con o senza riempimento a caldo, ma non devono essere utilizzate né in forno convenzionale né in forno a microonde;
2) per bottiglie e vaschette in PET riciclato occorre rispettare alcuni requisiti:
a) La materia plastica di recupero deve derivare da bottiglie in PET originariamente idonee e destinate al contatto con alimenti;
b) occorre utilizzare PET ottenuto da processo di riciclo conforme all’art.3 del Regolamento CE n. 1935/2004;
c) il processo di riciclo deve essere inserito nel "Registro domande valide per l’autorizzazione al processo di riciclo" sottoposte al controllo dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (Efsa);
3) per quanto riguarda le bottiglie, esse non devono superare nella loro composizione il 50% di PET riciclato, ma possono essere impiegate per tutti i tipi di alimenti per conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore, con o senza riempimento a caldo.
Infine il Decreto introduce l’obbligo di indicare nella notifica all’autorità sanitaria anche il numero di Registro della domanda di autorizzazione sottoposta all’Efsa.
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